IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre  2012,
n. 235; 
  Vista la nota dell' ufficio territoriale del Governo di  Catanzaro,
prot. n. 0030645 del 2 aprile 2014 con la quale  sono  stati  inviati
gli atti trasmessi dal Tribunale  di  Reggio  Calabria,  relativi  ai
fascicoli processuali n. 9199/10 R.G.N.R. e n. 4833/11  R.G.G.I.P.  a
carico del sig. Giuseppe Scopelliti, ai sensi dell'art. 8, commi 1  e
4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012; 
  Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio  Territoriale  di
Governo di Catanzaro -, con la quale e' stato inviato il  dispositivo
della sentenza emessa il 27  marzo  2014,  dal  Tribunale  di  Reggio
Calabria, che condanna il sig. Giuseppe Scopelliti, alla pena di anni
sei di reclusione e all'interdizione perpetua  dai  pubblici  uffici,
colpevole dei reati di falso in atto pubblico (art. 479  c.p.)  e  di
abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); 
  Considerato che alla data di emanazione della  citata  sentenza  di
condanna  il  sig.  Giuseppe  Scopelliti  rivestiva  la   carica   di
Presidente della Giunta regionale e di  consigliere  regionale  della
Regione Calabria; 
  Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal  5  gennaio  2013,
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235  che,  all'art.  8,
comma  1,  prevede  la  sospensione  di  diritto  dalle  cariche   di
«presidente  della  giunta   regionale,   assessore   e   consigliere
regionale»  per  coloro  che  abbiano  riportato  una  condanna   non
definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma  1  lettere
a, b) e c), tra i quali  e'  contemplato  anche  il  reato  di  abuso
d'ufficio (art. 323 c.p.); 
  Rilevato, pertanto, che dalla data di  emanazione  della  sentenza,
emessa il 27 marzo 2014, con la quale il sig. Giuseppe Scopelliti  e'
stato  condannato  alla  pena   di   anni   sei   di   reclusione   e
all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, colpevole del reato di
abuso d'ufficio di cui all'art. 323  del  codice  penale  decorre  la
sospensione prevista dall'art. 8, comma l,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 
  Sentiti il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 27 marzo 2014 e' accertata la sospensione del  sig.
Giuseppe Scopelliti dalla carica di Presidente della Giunta regionale
e di consigliere regionale della regione  Calabria,  ai  sensi  degli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 
  La  sospensione  cessa  di  diritto  di  produrre  effetti  decorsi
diciotto mesi ovvero nei casi  in  cui  venga  emessa  nei  confronti
dell'interessato sentenza, anche se non passata in giudicato, di  non
luogo a procedere, di proscioglimento o di  assoluzione,  cosi'  come
previsto dall'art. 8,  commi  3  e  5,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012 n. 235. 
    Roma, 30 aprile 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi