IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Vista la nota dell' ufficio territoriale del Governo di Catanzaro, prot. n. 0030645 del 2 aprile 2014 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Reggio Calabria, relativi ai fascicoli processuali n. 9199/10 R.G.N.R. e n. 4833/11 R.G.G.I.P. a carico del sig. Giuseppe Scopelliti, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012; Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro -, con la quale e' stato inviato il dispositivo della sentenza emessa il 27 marzo 2014, dal Tribunale di Reggio Calabria, che condanna il sig. Giuseppe Scopelliti, alla pena di anni sei di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, colpevole dei reati di falso in atto pubblico (art. 479 c.p.) e di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Considerato che alla data di emanazione della citata sentenza di condanna il sig. Giuseppe Scopelliti rivestiva la carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della Regione Calabria; Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, b) e c), tra i quali e' contemplato anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione della sentenza, emessa il 27 marzo 2014, con la quale il sig. Giuseppe Scopelliti e' stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, colpevole del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 del codice penale decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma l, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: A decorrere dal 27 marzo 2014 e' accertata la sospensione del sig. Giuseppe Scopelliti dalla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della regione Calabria, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi ovvero nei casi in cui venga emessa nei confronti dell'interessato sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, cosi' come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. Roma, 30 aprile 2014 Il Presidente: Renzi